I contratti sono stati oggetto di riattivazione della fatturazione a partire dalla prima scadenza utile successiva al 31/12/2021, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di ammortamento. Con il ripristino della fatturazione, sono stati addebitati gli interessi maturati nel periodo di sospensione fino al 30/06/2021, suddivisi in 12 mesi o in periodo inferiore per contratti aventi durata residua inferiore.
Il Fondo di Garanzia ha inviato ad alcuni clienti di Alba Leasing, nel corso del mese di settembre 2021, due distinte comunicazioni di “acquisizione di domanda di ammissione” al Fondo stesso, con indicati differenti numeri di riferimento. Coloro che hanno ricevuto entrambe le comunicazioni devono ritenere valida solo ed esclusivamente la seconda comunicazione, che annulla e sostituisce la precedente.
Al fine di facilitare la lettura dei contenuti della comunicazione stessa, di seguito forniamo opportuna legenda:
1) IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: è la somma delle rate sospese che beneficiano della garanzia FCG, relativamente alla sospensione prevista del “Cura Italia” del marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni di legge inerenti;
2) DURATA DEL FINANZIAMENTO: è il numero delle rate sospese espresso in mesi + i 18 mesi del termine massimo per l’attivazione della garanzia;
3) IMPORTO ESL/PREMIO: per questa misura è sempre pari a 0,00 Euro
4) COPERTURA DELL'INSOLVENZA: valore standard per questa misura fissato al 33% , come a suo tempo stabilito nell’ambito del “Decreto Cura Italia” del marzo 2020;
5) IMPORTO MASSIMO GARANTITO DAL FONDO: è il valore della “copertura dell’insolvenza” (33% - v/punto 4) applicato all’”importo del finanziamento” (v/ punto1);
6) DATA SCADENZA DELLA GARANZIA: è una data standard per tutti uguale al 31/12/2023 calcolata aggiungendo alla data di fine concessione della misura (fissata al 31/12/2021) i 18 mesi (termine massimo per l’attivazione della garanzia) + ulteriori 6 mesi (termine massimo per effettuare le comunicazioni al Fondo).
Al Fondo di Garanzia saranno mensilmente comunicati i contratti giunti a regolare estinzione e quelli anticipatamente consensualmente risolti al fine di liberare il Fondo della quota di garanzia di cui sopra.
Il Decreto Sostegni Bis ha previsto, per le imprese già precedentemente ammesse alla moratoria, la possibilità di richiedere la proroga della sospensione della sola quota capitale al 31/12/2021:
a) il debito residuo resta bloccato alla data di avvio della sospensione;
b) durante il periodo di sospensione il cliente ha pagato (con la periodicità prevista dal contratto) solo la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale, sul debito residuo esistente all’inizio del periodo di sospensione;
c) al termine del periodo di sospensione dei canoni di locazione calcolati in base al piano di ammortamento originario, al tasso contrattuale applicato al debito residuo esistente all’inizio del periodo di sospensione sono ripresi a decorrere secondo quanto a suo tempo pattuito;
d) il contratto è allungato per una durata pari al periodo di sospensione dei canoni.
Per tutti coloro che precedentemente avevano richiesto la sospensione dell’intero canone, il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione (fino al 30/06/2021), è dilazionato (senza applicazione di alcun ulteriore interesse) nei 12 mesi successivi al termine del periodo di sospensione, 31/12/2021. Qualora il periodo contrattuale residuo fosse inferiore ai 12 mesi, il pagamento degli interessi maturati nel periodo di sospensione sarà dilazionato per tutto il periodo residuo del contratto.
No, il rilascio della garanzia non genera alcun costo in capo al cliente.
Nessun adempimento operativo è previsto in capo al cliente.
Certamente, rimane l’obbligo da parte dei clienti di riprendere, al termine del periodo di sospensione, il pagamento dei canoni leasing e le rate dei mutui contrattualmente previsti.
Si, in quanto trattasi di garanzia pubblica, il cui rilascio è subordinato alla corretta esecuzione delle procedure previste dal Fondo di Garanzia–MCC
La garanzia, nei limiti previsti del 33%, dell’importo dei canoni/rate oggetto di sospensione, si cumula con le garanzie eventualmente già concesse al medesimo cliente dal Fondo Centrale di Garanzia, nel rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica.
In base ai chiarimenti fino ad oggi comunicati dall’Organo di vigilanza si evidenzia che la citata garanzia non viene segnalata alla Centrale dei Rischi a copertura dell’esposizione segnalata (cfr. Comunicazione di Banca d’Italia del 23 marzo 2020 - Decreto Legge “Cura Italia", D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi).
Il Fondo di Garanzia invia direttamente al cliente una comunicazione in tal senso.
Per accedere alla moratoria si deve rientrare nei requisiti di PMI previsti dalla Normativa Europea. Hanno avuto diritto di accedere alla moratoria tutte le imprese identificate nell'ambito dell'art. 56 del Decreto "Cura Italia", n. 18 del 17/03/2020; nello specifico rientrano le micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per ulteriori informazioni consultare il sito del MEF al seguente link.
In caso di richiesta di cessione di un contratto di locazione finanziaria (cessione subordinata al rilascio del benestare da parte di Alba Leasing), al quale siano stati applicati i benefici della moratoria ex Decreto Cura Italia e seguenti, il cessionario del contratto di locazione potrà mantenere il beneficio della sospensione dei canoni soltanto se in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 18/2020 e subordinatamente all’invio di una richiesta di sospensione dei canoni corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid 19. Laddove il soggetto cessionario non abbia i requisiti richiesti dal D.L. 18/2020, Alba Leasing, pertanto, potrà subordinare il rilascio del proprio benestare alla cessione al ripristino della normale fatturazione dei canoni previsti dal piano finanziario originario.
Nei casi di cessione/affitto di azienda o di ramo d’azienda, atti di fusione e di scissione societaria, il cessionario/subentrante del contratto di locazione finanziaria potrà mantenere il beneficio della sospensione dei canoni soltanto se in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 18/2020 e subordinatamente all’invio di una richiesta di sospensione dei canoni corredata da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid 19. Laddove il soggetto cessionario/subentrante non abbia i requisiti richiesti dal D.L. 18/2020, Alba Leasing potrà ripristinare la normale fatturazione dei canoni previsti dal piano finanziario originario.