Alba Leasing S.pA. a partire dal 1 gennaio 2021, applica le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in "default" (controparti inadempienti) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite nel nostro paese dalla Banca d'Italia.1
La nuova disciplina, ovvero la nuova definizione di default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.
Le nuove regole prevedono che l’intermediario finanziario classifichi automaticamente l’esposizione di default quando viene superata una soglia di rilevanza e l’arretrato non viene regolarizzato da oltre 90 giorni consecutivi, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni creditizie che il cliente ha presso l’intermediario.
Tali regole si applicano alle seguenti soglie:
Si esce dal "default" quando l’arretrato viene regolarizzato e sono trascorsi almeno 90 giorni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato.
È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default.
Lo schema seguente riporta le principali novità raffrontate alle regole vigenti fino al 31/12/2020:
REGOLE IN VIGORE FINO AL 31/12/2020 | REGOLE IN VIGORE DAL 1/01/2021 |
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Il Cliente viene classificato a "default" se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso l’intermediario |
Il Cliente viene classificato a "default" se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
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Lo stato di "default" viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso l’intermediario l’arretrato di pagamento |
Lo stato di "default" permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso l’intermediario l’arretrato di pagamento |
Non sono previsti automatismi di contagio del "default" (per le esposizioni al dettaglio) nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") |
Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") sono previste alcune nuove regole di contagio del "default":
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Con la nuova definizione di default si sono diffuse notizie non sempre accurate: per quanto riguarda le segnalazioni in CR (Centrale Rischi Banca d’Italia), va ribadito che la nuova definizione di "default" non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti.
La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza"; ciò avviene se l'intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d'Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
Le modifiche alla definizione di default relative alle "soglie di rilevanza" non hanno pertanto impatto sulla classificazione che in CR continua a "fotografare" in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.
La definizione di "sofferenza" non viene toccata dalle nuove regole europee sulla nuova definizione di default. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a "default" e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.
1 Normativa di riferimento costituita dalle "Linee Guida sull’applicazione della definizione di "default" ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013" (EBA/GL/2016/07) e dalle "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" (EBA/RTS/2016/06) che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.
2 Categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.